Avviso pubblico: assegno di cura per anziani non autosufficienti – Anno 2021

Avviso pubblico: assegno di cura per anziani non autosufficienti – Anno 2021

AVVISO PUBBLICO ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNO 2021 (Delibera di Giunta Regionale n.1424/2020 e Decreto Regionale n. 375/2020)

La domanda va presentata dal 27 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021

Delibera del Comitato dei Sindaci n. 81 del 14/01/2021 avente ad oggetto: “Fondo regionale per le non
autosufficienze -annualità 2020- Approvazione linee di indirizzo per l’erogazione degli assegni di cura anno
2021”
Determinazione Dirigenziale Coordinatore di Ambito n. 155 del 26/01/2021
Destinatari: ai sensi della D.G.R. n. 1424 DEL 16/11/2020, sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti e domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziali gestiti direttamente dai familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

Requisiti di accesso: Al momento della presentazione della domanda la persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età;
b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
c) aver ricevuto esito in merito al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Vige in ogni caso l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL, se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS n. 6 e ivi domiciliati;
e) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale assieme all’UVI (Unità Valutativa Integrata) per i casi di particolare complessità. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all’Elenco Regionale degli Assistenti familiari ( DGR n.118/09) gestito dal CIOF – Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione. L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex L.R. n. 20/2002 e L.R. 20/2000 (es. residenze protette, RSA).
Gli anziani non autosufficienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare (SAD) possono presentare domanda, ferma restando la non cumulabilità degli interventi analoghi alternativi. Qualora, successivamente all’approvazione della graduatoria, rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio decorrerà dal momento della stipula del Patto per l’Assistenza conseguente alla rinuncia espressa del servizio incompatibile.

Non cumulabilità con analoghi benefici: L’assegno di cura di cui al presente avviso è alternativo:
– al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
– all’intervento relativo alla Disabilità Gravissima (Fondi anno 2020) di cui al D.M. 26/09/2016;
– all’intervento relativo ai Progetti di Vita Indipendente;
– all’Home Care Premium erogato dall’ INPS

Termini e modalità di presentazione della domanda:
I residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando e la modulistica per la
presentazione della domanda:
– in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell’ATS n.6 www.ambitofano.it.
– in formato cartaceo, presso gli uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza;
– presso i Sindacati e Patronati.

La domanda va presentata dal 27 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021

La domanda può essere presentata:
– tramite Posta Elettronica Certificata ed indirizzata alla casella Pec del proprio Comune di residenza, con sottoscrizione autografa ed allegato il documento di riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda;
– tramite raccomandata A/R indirizzata al proprio Comune di residenza: ATTENZIONE farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso;

– consegna a mano, agli uffici protocollo del proprio Comune di Residenza nei rispettivi orari di apertura al pubblico entro e non oltre il termine sopra stabilito.
– via email con conferma di recapito all’indirizzo del protocollo del Comune di residenza;

San Lorenzo in Campo comune.san-lorenzo@provincia.ps.it comune.sanlorenzoincampo@pec.it

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai referenti delle Amministrazioni comunali

Comune di San Lorenzo in Campo Assistente Sociale 0721/774212

Le domande pervenute dopo il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza ovvero la data di trasmissione della pec se inviata in formato digitale.
I Comuni dell’ATS n. 6, in caso di consegna della domanda tramite servizio postale, non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Documenti da allegare alla domanda:
Nel caso di utenti che al 31.12.2020 risultavano beneficiari dell’Assegno di Cura, salvo che non siano mutate le condizioni che hanno generato la stipula del Patto per l’Assistenza, gli stessi non dovranno presentare una nuova domanda di accesso al beneficio, ma presentare, entro i medesimi termini dell’avviso, soltanto una dichiarazione di rinnovo dell’intervento corredata del valore ISEE ordinario, valido per l’anno 2021, o in alternativa dichiarare la data di presentazione della DSU, su modulo appositamente fornito.

In caso di nuovi utenti, la domanda per accedere all’assegno di cura deve essere redatta su apposita modulistica allegata al presente avviso e deve essere obbligatoriamente corredat a dalla seguente documentazione:
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (da non produrre in caso di firma digitale della domanda). La mancanza del suddetto documento costituisce non ammissibilità della domanda stessa.
– copia del riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% attestante il possesso dell’indennità di accompagnamento;
– copia del contratto di lavoro individuale se l’intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare;
– indicazione del codice IBAN (preferibilmente in copia fotostatica);
Si specifica che:
– se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento).
– se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagnamento prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
Nel caso in cui l’assistente familiare risultasse inserita nel nucleo anagrafico dell’anziano non autosufficiente il reddito dell’assistente medesimo va escluso dall’ISEE.
Procedure di gestione del contributo: ciascun Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Responsabile determina l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all’Ambito Territoriale Sociale n. 6. Il Coordinatore dell’ATS n. 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria unica delle domande ammissibili, redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.
La graduatoria avrà validità annuale dal 01/01/2021al 31/12/2021.

L’approvazione della graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla verifica della idoneità assistenziale svolta dall’Assistente Sociale, alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e alla sottoscrizione del “Patto per l’assistenza domiciliare”, sottoscritto dalla famiglia che assiste l’anziano, dall’anziano stesso o dal soggetto che ne ha la tutela e dal Coordinatore d’Ambito.
In presenza di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie, l’Assistente Sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l’UVI.
Stante il perdurare dell’emergenza COVID 19 beneficiari dell’assegno di cura 2020 non saranno sottoposti a nuova visita domiciliare e i rispettivi PAI saranno esclusivamente aggiornati previo colloquio telefonico
da parte dell’assistente sociale.
Nel Patto per l’assistenza domiciliare vengono individuati:
• i percorsi assistenziali a carico della famiglia;
• gli impegni a carico dei servizi;
• la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
• le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura;
• la tempistica di concessione dello stesso.
Il “Patto per l’assistenza domiciliare” dovrà, inoltre, riportare l’impegno formale da parte dell’assistente familiare dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura di iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.
L’Assistente sociale, se del caso in collaborazione con le professionalità dell’UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate nel Patto per l’assistenza al fine di verificare l’efficacia dell’intervento.
Le persone collocate utilmente nella graduatoria d’Ambito oltre il numero garantito dal budget regionale potranno subentrare nella titolarità dell’assegno di cura in caso di scorrimenti a seguito di rinunce avvenute nel periodo 1 gennaio 2021 – 30 novembre 2021.
La presentazione dell’istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’impegno di segnalare in forma scritta all’ATS n.6 Via S.Eusebio, 32 Fano ogni variazione significativa rispetto all’assistenza dell’anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, riguardante:
1) l’ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
2) la perdita dell’indennità di accompagnamento;
3) il periodo di ricovero temporaneo in struttura residenziale;

4) il cambiamento dell’indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
5) il cambiamento della persona di riferimento;
6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione
della persona, etc.)
7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
8) il decesso.
Irreperibilità del beneficiario: in caso di irreperibilità dell’interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l’ATS n.6 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l’effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell’ATS n. 6 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.
Entità del contributo economico e modalità di erogazione: l’entità dell’assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell’ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). L’eventuale diritto all’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, decorre dal 01/01/2021 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti.
Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l’erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.
L’erogazione dell’assegno, avverrà con cadenza bimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, potrà avvenire tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi (IBAN) saranno dichiarati in fase di domanda non è ammesso versamento su libretto postale.
E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
– nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l’anziano stesso indicato come beneficiario, che dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale, o, in caso di impossibilità, l’anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.
– nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela
dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

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