Il Consiglio Comunale
Composizione del Consiglio Comunale
Gruppo Consigliare di Maggioranza “Rinascita Laurentina”
- DELLONTI DAVIDE (Sindaco e Presidente del Consiglio)
- Conti Luciana (Assessore e Vice-Sindaco)
- Fontana Alessandro (Assessore)
- Bartolucci Giuseppe (Assessore)
- Cesaroni Gaia (Assessore)
- Allegrezza Matteo (Consigliere di maggioranza con deleghe – Capogruppo di Maggioranza)
- Bigari Chiara (Consigliere di maggioranza con deleghe)
- Bonifazi Giuliano (Consigliere di maggioranza con deleghe)
- Loberti Alessandro (Consigliere di maggioranza con deleghe)
Gruppo Consigliare di minoranza “Uniti verso il futuro”
- Bartocci Valeria (Consigliere di minoranza – Capogruppo di minoranza)
- Di Francesco Antonio (Consigliere di minoranza)
- Gabrielli Alessandro (Consigliere di minoranza)
- Montesi Bruno (Consigliere di minoranza)
Link a documenti utili
Le Funzioni del Consiglio Comunale
La funzione del Consiglio Comunale e regolata dall’art 42 del Dlgs del 18 Agosto 2000 n.267.
Art 42 del Dlgs del 18 Agosto 2000 n.267 :
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- Il consiglio e l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
- Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a societa di capitali, affidamento di attivita o servizi mediante convenzione; (lettera cosi modificata dall’articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (lettera cosi modificata dall’articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004) i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
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Ulteriori Approfondimenti: Dlgs del 18 Agosto 2000 n.267