Avviso pubblico: assegno di cura per anziani non autosufficienti – anno 2018

Avviso pubblico: assegno di cura per anziani non autosufficienti – anno 2018

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2018)

• Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale n.328 del 20.04.2015, definisce i destinatari dell’assegno di cura: anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano – Ente Capofila, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
• Vista la Delibera n. 2 del 16/02/2018, del Comitato dei Sindaci avente ad oggetto: D.G.R. 328/2015 – Fondo per gli Anziani Non Autosufficienti – Riparto annualità 2018 e Avviso Pubblico per l’erogazione dell’Assegno di Cura per l’annualità 2018.

SI RENDE NOTO
Che verrà redatta una graduatoria per l’erogazione di n. 152 ASSEGNI DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di un anno (12 mesi).

1. REQUISITI di ACCESSO
Alla data di scadenza del presente bando (30.03.2018), la persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età;
b) essere dichiarato/a non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento (non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (D.G.R.328/2015).
c) essere residente nei termini di legge, in uno dei comuni dell’ATS 6; (in caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche).
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, case albergo ecc.
d) usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato, nelle modalità verificate dall’assistente sociale competente in base alla residenza del beneficiario.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistenti familiari private le stesse:
• devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro da allegare al patto di assistenza domiciliare unitamente alla ricevuta dell’ultimo pagamento trimestrale all’Inps, pena la decadenza dal beneficio).
• sono tenute a iscriversi all’elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l’impiego, l’Orientamento e la formazione (CIOF). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari (parenti entro il 4° grado e affine entro il 2°) che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prenderanno cura dello stesso anche non convivente;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

La domanda dovrà essere presentata tassativamente ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del 30/03/2018
Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.
Non si accetteranno domande pervenute dopo tale data.
Le DOMANDE per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all’assegno di cura, dovranno essere redatte su apposito modello e pervenire secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico nei rispettivi uffici protocollo del Comune di residenza);
• tramite raccomandata A/R, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE (farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza).
I Comuni dell’ATS n. 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte
indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’avviso pubblico presentate a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso
e le domande consegnate a mano all’Ufficio Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso.
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
1. copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente e dell’anziano potenziale beneficiario dell’assegno;
2. copia della certificazione attestante sia il riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% sia dell’indennità di accompagnamento. Al riguardo:
• se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagno, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagno);
• se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagno prima dell’approvazione della graduatoria definitiva
3. attestazione ISEE Ordinario, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l’anziano non autosufficiente;
Se l’intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da:
 Copia del Contratto di lavoro individuale dell’Assistente Familiare;
 Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’Assistente Familiare all’Elenco Regionale gestito dai CIOF o dichiarazione attestante che l’adempimento sarà GARANTITO entro 12 mesi dalla concessione del contributo (obbligatoria nel caso di anziano beneficiario dell’assegno di cura nell’anno 2017 assistito dal medesimo Assistente Familiare);
I residenti nei comuni dell’ambito Territoriale Sociale 6 possono reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda:
• In formato elettronico, tramite il sito internet dei rispettivi comuni e tramite il sito www.ambitofano.it
• In formato cartaceo, presso i comuni di residenza e gli uffici dell’ATS 6.

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’entità dell’assegno di cura è pari a € 200,00 mensili, decorre dal 01.01.2018 e viene concesso per la durata di 12 mesi, (salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo punto 4.), fino al 31/12/2018.
L’erogazione dell’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse
disponibili, con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento, previa verifica del
mantenimento dei requisiti e delle condizioni da parte dei Comuni di residenza del beneficiario.
In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l’età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell’Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.
L’erogazione dell’assegno potrà avvenire tramite: accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi (IBAN) verranno richiesti dall’Assistente Sociale al momento della sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare.
E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
1. nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l’anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
2. nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto
corrente bancario o postale; in alternativa, l’anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.

4. DECADENZA/SOSPENSIONE BENEFICIO
L’assegno di cura decade nei seguenti casi:
• inserimento permanente in struttura residenziale;
• venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
• venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario del contributo nell’ambito del P.A.I.;
• rinuncia scritta del beneficiario;
• decesso del beneficiario (se il decesso dovesse avvenire entro il 15° giorno del mese, l’assegno non verrà erogato, in caso contrario, qualora cioè il decesso dovesse avvenire dopo il 15° giorno del mese, il contributo verrà interamente erogato).
L’assegno di cura viene sospeso:
• in caso di inserimento temporaneo in RSA e/o casa di riposo, in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.
Se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l’assegno sarà ripristinato già dal mese del rientro, mentre se avverrà dopo il 15° giorno sarà ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso.

5. NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI
L’assegno di cura di cui al presente avviso non è cumulabile:
• con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni;
• con gli interventi del Progetto Home Care Premium INPS – Gestione Ex INPDAP;
• con la frequenza del Centro Diurno Alzheimer superiore a tre giorni settimanali;
• con gli interventi di assistenza domiciliare indiretta per i soggetti over 65 in situazione di “particolare gravità”;
• con gli interventi per il riconoscimento del lavoro di cura dei care givers attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica di Assistenza.
In caso di decadimento o sospensione si procederà allo scorrimento in graduatoria con decorrenza non retroattiva del contributo economico.
Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei destinatari dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati.

6. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Ciascun Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Dirigente/Responsabile determina l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all’Ambito Territoriale Sociale.
Il Coordinatore dell’ATS 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito stilata secondo
l’ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.
La graduatoria avrà validità annuale, dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
Tale graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare
dell’Assistente Socia le del comune di residenza, alla verifica della idoneità assistenziale e alla sottoscrizione
del “Patto di assistenza domiciliare”, nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.
Il “Patto di assistenza domiciliare” dovrà inoltre riportare l’impegno formale da parte dell’assistente familiare dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura, ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

7. CONTROLLI
Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi .
L’ATS VI potrà effettuare i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all’ultima, con un intervallo di n.10 pratiche).
Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, i Comuni possono richiedere all’interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta,
decade immediatamente dal beneficio.
Si precisa inoltre che, il beneficiario o i suoi familiari dovranno comunicare all’ Ambito Territoriale Sociale n.6 nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, e comunque ogni qual volta l’Ambito Territoriale Sociale n. VI lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, decesso ,ecc).

8. INFORMAZIONI
Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:
• Ambito Territoriale Sociale 6, Sant’Eusebio 32 – 61032 Fano, tel. 0721 887482 – 310
• Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6.
• I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
• scaricandoli dal sito internet del Comune di residenza o dell’ATS 6 www.ambitofano.it
– presso gli uffici Servizi Sociali dei Comuni;
– presso i Sindacati /Patronati.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura
amministrativa conseguente al presente avviso compete:
1 al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza: la recezione e l’ammissione delle domande, le visite domiciliari e ulteriori controlli e verifiche;
2 all’ATS 6 (Dirigente dott. Riccardo Borini) la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi.

TUTELA PRIVACY
I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D. LGS n.196 del
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione del contributo.

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 20 aprile
2015. L’erogazione dell’assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Fano, 01/03/2018

IL DIRIGENTE
Coordinatore ATS VI
Dott. Riccardo Borini

 

 

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