Rinvenimento ordigno bellico, ordinanza del sindaco

Rinvenimento ordigno bellico, ordinanza del sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE  N. 28 DEL 07-12-2016

Oggetto: Rinvenimento ordigno bellico località Mazzalaio del Comune di San Lorenzo in Campo (PU), 30m dalla riva del Fiume Cesano

L’anno  duemilasedici addì  sette  del mese di dicembre,

IL SINDACO

VISTA la nota comunicazione di rinvenimento di ordigno bellico n. 28/7-2016 redatta dalla Legione Carabinieri “Marche” Stazione di San Lorenzo in Campo con la quale si comunica il rinvenimento di bomba da mortaio in pessimo stato di conservazione  diametro cm 8 lunghezza cm 25, risalente alla II guerra mondiale;

DATO ATTO che dalla documentazione emerge che il sito di ritrovamento dell’ordigno è localizzato a 30m dalla riva del Fiume Cesano, il Loc. Mazzalaio del Comune di San Lorenzo in Campo (PU);

DATO ATTO altresì che si è provveduto a delimitare l’area con apposite transenne di pericolo;

DATO ATTO che la Polizia Municipale ha confermato la delimitazione dell’area;

VISTA la nota della Prefettura di Pesaro Urbino pervenuta in data 6 dicembre 2016, prot. n. 11565 ed avente per oggetto “Richiesta bonifica territorio da ordigno bellico rinvenuto in Comune di San Lorenzo in Campo (PU)”, con la quale in relazione al rinvenimento di che trattasi, si invita il Sindaco ad “adottare le idonee misure ed i provvedimenti contingibili ed urgenti eventualmente necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”;

DATO ATTO che all’attualità non si è in grado di conoscere le specifiche di sicurezza;

CONSIDERATO opportuno, adottare in via precauzionale e a salvaguardia dell’incolumità pubblica la presente ordinanza diretta ad evitare l’accesso inconsapevole di persone presso l’area in esame;

VISTO l’art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

RITENUTO nel caso in esame, in cui le forze dell’ordine sono state già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

VISTO l’art.54 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. E’ fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell’ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile e la Polizia Municipale, di approssimarsi, permanere e
sostare nelle vicinanze dalla zona delimitata con nastro bianco-rosso e transenne sita in località Mazzalaio del Comune di San Lorenzo in Campo (PU), 30m dalla riva del Fiume Cesano.
La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell’articolo 9 della L. n.689/1981, l’ipotesi di reato prevista e punita dall’art.650 del Codice Penale;

2. L’Ufficio della P.M. di San Lorenzo In Campo  vorrà disporre, in orario diurno, un supporto all’azione di vigilanza del sito da parte delle forze dell’ordine anche fornendo ogni necessaria ed accessoria assistenza nella fase di bonifica;

3. la presente ordinanza è trasmessa:
– Prefettura di Pesaro Urbino;
– Sig. Questore di Pesaro e Urbino;
– Commissariato di PS di Fano;
– Sig. Comandante Provinciale Carabinieri;
– Sig. Comandante Stazione Carabinieri San Lorenzo in Campo;
– Sig. Comandante Provinciale VV.FF.;
– Sig. Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana;

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Lorenzo In Campo ai sensi dell’art.8, comma n.3, della Legge n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E’ ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

 

IL SINDACO

Davide DELLONTI