Ordinanza sindacale ai fini igienico sanitari per controllo diffusione del PICCIONE domestico sul territorio comunale

Ordinanza sindacale ai fini igienico sanitari per controllo diffusione del PICCIONE domestico sul territorio comunale

Ordinanza sindacale N. 8 del 15-11-21 ai fini igienico sanitari per il controllo della diffusione del piccione domestico (Columbia Livia domestica) sul territorio comunale.


ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000

IL SINDACO

APPURATO che i colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico – monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l’ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne determina a carico di alcune produzioni agricole;

DATO ATTO che come indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1598 del 27/11/2018, l’impatto del piccione domestico sulle attività ed i beni comporta prevalentemente:

-danni di natura economica in ambiente rurale: alle coltivazioni pre-semina-germinazione ed in fase di maturazione di raccolta, nonché perdita di prodotti di origine vegetale negli allevamenti, nei centri aziendali e di stoccaggio e nei centri di conferimento delle produzioni agricole;

– danno ambientale – culturale-artistica nel contesto urbano: deposito di deiezioni su monumenti, su arredi urbani e su edifici pubblici e privati;

– rischio igienico-sanitario relativamente alla potenziale trasmissione di patologie ad allevamenti zootecnici e a soggetti a rischio;

DATO ATTO che dalla stessa delibera si evince che sul territorio della Regione Marche nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città;

PRESO ATTO che i numerosi capi di colombo di città presenti nel territorio comunale di San Lorenzo in Campo stanno creando non pochi disagi e che i cittadini stanno chiedendo all’Amministrazione Comunale di risolvere quanto prima il problema;

CONSIDERATO CHE già da diversi anni il Comune di San Lorenzo in Campo ha messo in atto metodi incruenti al fine di sfavorire l’accesso dei colombi all’interno dei monumenti, di scuole, ed edifici pubblici e privati mediante il posizionamento di dissuasori ad aghi e reti;

PRESO ATTO che nonostante l’impegno dell’Amministrazione Comunale di San Lorenzo in Campo con le azioni sopra esposte sono ancora numerose le segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie, soprattutto nei centri storici;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di impegnarsi in altre iniziative quali l’attività di controllo, monitoraggio e cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare ubicate in punti strategici del territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare ulteriori provvedimenti al fine di contenere il numero dei piccioni presenti nei centri abitati del Comune di San Lorenzo in Campo, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati, marciapiedi, monumenti, ecc., coinvolgendo anche i privati cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto porre in essere tutte quelle azioni volte a favorire la non proliferazione dei piccioni di città mediante tutti quegli accorgimenti ritenuti opportuni affinché non si creino ambienti favorevoli per la proliferazione e la nidificazione di tale specie;

DATO ATTO che tali azioni possono essere individuate come segue:

Divieto di somministrazione di cibo o alimenti ai piccioni di città;

Impedimento ai piccioni di città dell’accesso a tutti i siti ove possono nidificare o comunque trovare riparo (finestre, buchi nelle mura, sottotetti, archi, solai aerati, prese d’aria, canne di areazione, ecc.) mediante opportuna chiusura degli stessi o dove per motivi economici e/o estetici ciò non sia di possibile attuazione, con l’apposizione di opportuni impedimenti fisici agli stessi (reti, fili metallici, ecc.);

VISTA la Legge n. 157/92 e la Legge Regione Marche n. 7/95 e ss. mm. ii.;

VISTO il Piano di controllo del Piccione Domestico (COLUMBIA LIVIA DOMESTICA) 2018-2023 approvato con DGR della Regione Marche n. 1598 del 27/11/2018 che individua le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell’ambito urbano;

VISTO il Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3, “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni di città nei centri abitati del territorio del Comune di San Lorenzo in Campo;

A tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 28/02/2022, di:

Provvedere mediante apposizioni di griglie o reti all’immediata chiusura di tutte le aperture anche di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione, compresi finestre, archi, buchi nelle mura, sottotetti, solai areati;

Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori non cruenti;

AVVERTE

Che l’applicazione della presente ordinanza avvenga nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione di città per il periodo 2018-2023 approvato con DGR della Regione Marche n. 1598 del 27/11/2018;

In caso di inadempienza ai suddetti ordini i soggetti interessati saranno sanzionati a norma dell’art. 7-bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., nella misura compresa tra Euro 25,00 e Euro 500,00. Nello specifico per la violazione di cui al punto 1) con la sanzione di Euro 100,00 e per le violazioni di cui al punto 2) nella misura di Euro 300,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre in maniera legittima dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire le opere prescritte;

Qualora i soggetti non dovessero adempiere entro il termine del 28/02/2022 gli agenti incaricati del controllo dovranno darne comunicazione al servizio ASUR Area Vasta 1. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASUR in merito alle modalità di esecuzione, i lavori verranno eseguiti d’ufficio, con addebito a carico del soggetto avente titolo ad eseguire.

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

L’adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all’attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la fase di esercizio;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per l’eventuale esecuzione d’ufficio;

Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.11971 n. 1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199);

DISPONE

Che sono incaricati della vigilanza anche mediante sopralluoghi a richiesta dell’ufficio competente di questa amministrazione e/o su segnalazione dei cittadini, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente ordinanza al Servizio di Prevenzione igiene sanità pubblica dell’ASUR Area Vasta 1;

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di San Lorenzo in Campo, sul sito istituzionale del Comune di San Lorenzo in Campo, mediante divulgazione della stessa nei luoghi pubblici (pubblici esercizi, bar, ecc.) e mezzi di informazione social.

IL SINDACO

DAVIDE DELLONTI

 

ORDINANZA