Assegno di cura per anziani non autosufficienti (anno 2017)

Assegno di cura per anziani non autosufficienti (anno 2017)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2017)

 

– Vista la DGR n. 1578 del 19/12/2016 che approva il programma attuativo delle risorse per la Non Autosufficienza – anno 2016;

– Considerato che la delibera suddetta, citando la deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015, definisce i destinatari dell’assegno di cura: anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano – Ente Capofila, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

– Vista la delibera n. 6 del 31/01/2017, del Comitato dei Sindaci avente ad oggetto: D.G.R. 328/2015 – Fondo per gli Anziani Non Autosufficienti – Riparto annualità 2017 e Avviso Pubblico per l’erogazione dell’Assegno di Cura per l’annualità 2016/2017 – illustrazione e approvazione.

 

SI RENDE NOTO

 

Che verrà redatta una graduatoria per l’erogazione di n. 161 ASSEGNI DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di un anno (12 mesi).

 

1. REQUISITI di ACCESSO

Alla data di scadenza del presente bando (10/03/2017), la persona anziana assistita deve:

a) aver compiuto i 65 anni di età;

b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento (non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (D.G.R. 328/2015);

c) essere residente nei termini di legge, in uno dei comuni dell’ATS VI; (in caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche)

d) usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato

Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistenti familiari private le stesse:

  • devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro da allegare al patto di assistenza domiciliare unitamente alla ricevuta dell’ultimo pagamento trimestrale all’Inps, pena la decadenza dal beneficio).
  • sono tenute a iscriversi all’elenco regionale degli Assistenti Famigliari gestito presso il Centro per l’impiego, l’Orientamento e la formazione (CIOF). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;

b) i familiari (parenti entro il 4° grado e affine entro il 2°) che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prenderanno cura dello stesso anche non convivente;

c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente.

 

Le DOMANDE per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all’assegno di cura, dovranno essere redatte su apposito modello e pervenire secondo le seguenti modalità:

 

  • consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico nei rispettivi uffici protocollo del Comune dic residenza);
  • tramiteraccomandata A/R, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE (farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo del Comune di residenza)

 

La domanda dovrà essere presentata

 TASSATIVAMENTE , ENTRO E NON OLTRE

le ore 12,00 del 10/03/2017

Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Non si accetteranno domande pervenute dopo tale data.

 

I Comuni dell’ATS n. 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’avviso pubblico presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso e le domande consegnate a mano all’Ufficio Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso.

 

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

 

  1. Attestazione I.S.E.E. Ordinario completa di dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, avente per oggetto i redditi e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di tutti i componenti del nucleo familiare, percepiti nell’anno d’imposta 2015 (dichiarazione dei redditi 2016), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare;
  2. Copia di un valido documento di identità del richiedente, potenziale beneficiario dell’assegno di cura;
  3. Copia della certificazione di invalidità civile pari al 100% attestante l’indennità di accompagnamento;

 

I residenti nei comuni dell’ambito Territoriale Sociale VI possono reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda:

 

  • In formato elettronico, tramite il sito internet dei rispettivi comuni e tramite il sito www.ambitofano.it
  • In formato cartaceo, presso i comuni di residenza e gli uffici dell’ATS 6

 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

L’entità dell’assegno di cura è pari a € 200,00 mensili, decorre dal 01.01.2017 e viene concesso per la durata di 12 mesi, (salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo punto 4.), fino al 31/12/2017.

L’erogazione dell’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento, previa verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni da parte dei Comuni di residenza del beneficiario.

In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l’età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell’Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L’erogazione dell’assegno potrà avvenire tramite: accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi (IBAN) verranno richiesti dall’Assistente Sociale al momento della sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare.

 

 

E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:

  1. nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l’anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
  2. nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

 

4. DECADENZA/SOSPENSIONE BENEFICIO

L’assegno di cura decade nei seguenti casi:

  • inserimento permanente in struttura residenziale;
  • venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
  • venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario del contributo nell’ambito del P.A.I.;
  • rinuncia scritta del beneficiario;
  • decesso del beneficiario (se il decesso dovesse avvenire entro il 15° giorno del mese, l’assegno non verrà erogato, in caso contrario, qual’ora cioè il decesso dovesse avvenire dopo il 15° giorno del mese, il contributo verrà interamente erogato)

L’assegno di cura viene sospeso:

  • in caso di inserimento temporaneo in RSA e/o casa di riposo, l’assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

Se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l’assegno sarà  ripristinato già dal mese del rientro, mentre se avverrà dopo il 15° giorno sarà ripristinato  dal mese successivo a quello del rientro stesso.

 

5. NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI

L’assegno di cura di cui al presente avviso non è cumulabile:

  • con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni;
  • con gli interventi del Progetto Home Care Premium INPS – Gestione Ex INPDAP;
  • con la frequenza del Centro Diurno Alzheimer superiore a tre giorni settimanali;
  • con gli interventi di assistenza domiciliare indiretta per i soggetti over 65 in situazione di “particolare gravità”.

 

In caso di decadimento o sospensione si procederà allo scorrimento in graduatoria con decorrenza non retroattiva del contributo economico.

Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei destinatari dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati.

 

6. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

 

Ciascun Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Dirigente determina l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all’Ambito Territoriale Sociale.

Il Coordinatore dell’ATS 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito stilata secondo l’ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.

La graduatoria avrà validità annuale, dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Tale graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell’Assistente Sociale del comune di residenza, alla verifica della idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del “Patto di assistenza domiciliare”, nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il “Patto di assistenza domiciliare” dovrà inoltre riportare l’impegno formale da parte dell’assistente familiare dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura, ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

 

7. CONTROLLI

Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi .

L’ATS VI effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all’ultima, con un intervallo di n.10 pratiche).

Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, i Comuni possono richiedere all’interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, e comunque ogni qual volta l’Ambito Territoriale Sociale n. VI lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo,  cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).

 

8. INFORMAZIONI

Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:

  • Ambito Territoriale Sociale 6, Sant’Eusebio 32 – 61032 Fano, tel. 0721 887481 – 0721 887482 – 0721 887689
  • Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6.
  • I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
  • scaricandoli dal sito internet del Comune di residenza o dell’ATS VI (www.ambitofano.it)

– presso gli uffici Servizi Sociali dei Comuni;

– presso i Sindacati Patronati.

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:

1                    per la fase relativa alla ricezione, all’ammissione delle domande e alle visite domiciliari, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;

2                    per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, al Coordinatore dell’ATS VI, dott. Riccardo Borini

 

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle Deliberazione di Giunta Regionale n. 1578 del 19/12/2016  e n. 328 del 20 aprile 2015.

L’erogazione dell’assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

 

Fano, 03/02/2017

IL DIRIGENTE

Coordinatore ATS VI

                                                          f.to Dott. Riccardo Borini

 

 

Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)

 

Titolari del trattamento Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei

cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.

Responsabili del trattamento Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.

Incaricati I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all’ATS. n. 6 e gli uffici dei Servizi Sociali e Finanziari dei Comuni.

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla  concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000; L 296/2006).

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dagli uffici dell’ATS n. 6 e dai Servizi Sociali dei Comuni e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede del Comune di residenza.

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8

Amministrazioni competenti Comuni di:  Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Camp, Terre Roveresche.

 

Oggetto del procedimento Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/04/2015  concernente: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze.

 

Responsabile del procedimento per il Comune di ……….

Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo dei Comuni, della presente domanda; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 180 giorni dalla data di scadenza del bando (10/03/2017)

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;

 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti c/o il Servizio Sociale del Comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.

 LEGGI E SCARICA LA DOMANDA  01_domanda_assegni_di_cura_2017