Avviso pubblico Assegno di cura per anziani non autosufficienti – Anno 2020

Avviso pubblico Assegno di cura per anziani non autosufficienti – Anno 2020

AVVISO PUBBLICO ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNO 2020
Delibera del Comitato dei Sindaci n.53 del 27.02.2020 avente ad oggetto: “D.G.R. 1138/2019 – Fondo Regionale per le non autosufficienze – annualità 2019 e Avviso Pubblico per l’erogazione dell’Assegno di Cura annualità 2020.
Determinazione Dirigenziale Coordinatore di Ambito n. 892 del 14.05.2020
Destinatari: ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 30/09/2019, sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti e domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziali gestiti direttamente dai familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
Requisiti di accesso: Al momento della presentazione della domanda la persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età;
b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
c) aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento. Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS n. 6 e ivi domiciliati.
e) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale assieme all’UVI (Unità Valutativa Integrata) per i casi di particolare complessità. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all’Elenco Regionale degli Assistenti familiari ( DGR n.118/09) gestito dal CIOF – Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione. L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi della concessione del beneficio.
Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex L.R. n. 20/2002 e L.R. 20/2000 (es. residenze protette, RSA).
Gli anziani non autosufficienti beneficiari del servizio SAD possono presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei destinatari dell’assegno di cura, ferma restando la non cumulabilità degli interventi.
Qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio decorrerà dal momento della stipula del Patto conseguente alla rinuncia espressa del servizio incompatibile.
Non cumulabilità con analoghi benefici: L’assegno di cura di cui al presente avviso è alternativo:
– al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
– all’intervento relativo alla Disabilità Gravissima (Fondi anno 2019) di cui al D.M. 26/09/2016;
– all’intervento relativo ai Progetti di Vita Indipendente;
– all’ Home Care Premium 2019 erogato dall’ INPS
Termini e modalità di presentazione della domanda:
I residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda:
– in formato elettronico, tramite il sito internet dei rispettivi Comuni e tramite il sito www.ambitofano.it.
– in formato cartaceo, presso i Comuni di residenza e gli uffici dell’ATS n. 6 previo appuntamento telefonico
– presso i Sindacati e Patronati.
La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza DAL 18 maggio 2020 AL 30 giugno 2020
A causa del protrarsi dell’Emergenza COVID19 sono assolutamente da prediligere le modalità di consegna telematica rispetto alla consegna a mano.
La domanda può essere presentata:
tramite Posta Elettronica Certificata del proprio Comune di residenza, con sottoscrizione autografa ed allegato il documento di riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda;
– via email con conferma di recapito all’indirizzo del protocollo del comune di residenza
– tramite raccomandata A/R indirizzata al proprio Comune di residenza: ATTENZIONE farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso;
– consegna a mano, esclusivamente previo appuntamento telefonico, nei recapiti come sotto indicati:

Comune San Lorenzo in Campo Dott.ssa .AS. Zanchetti Alessandra 0721/774212 martedì. mercoledì e giovedì 09:30 – 13:00

Le domande pervenute dopo il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, ovvero la data di trasmissione della pec se inviata in formato digitale.
I Comuni dell’ATS n. 6, in caso di consegna della domanda tramite servizio postale, non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
Documentazione da allegare alla domanda:
la domanda per accedere all’assegno di cura deve essere redatta su apposita modulistica e deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione, pena di esclusione:
– copia di un documento di riconoscimento del richiedente e dell’anziano potenziale beneficiario dell’assegno di cura in corso di validità;
– copia del riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% attestante il possesso dell’indennità di accompagnamento;
– copia del contratto di lavoro individuale se l’intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare;
– documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’Assistente Familiare all’Elenco Regionale gestito dai CIOF obbligatorio per coloro che risultano beneficiari dell’ o dichiarazione attestante che l’adempimento sarà garantito entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
Si specifica che:
– se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagno, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagno).
– se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagno prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
– Per ragioni di economicità del procedimento, si suggerisce di allegare altresì l’ attestazione ISEE Ordinario in corso di validità, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l’anziano non autosufficiente. Nel caso in cui l’assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell’anziano non autosufficiente il reddito dell’assistente va escluso dall’ISEE.
Procedure di gestione del contributo: Ciascun Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Responsabile determina l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all’Ambito Territoriale Sociale n. 6. Il Coordinatore dell’ATS n. 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito delle domande ammissibili redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.
La graduatoria avrà validità annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
L’approvazione della graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla verifica della idoneità assistenziale svolta dall’Assistente Sociale alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e alla sottoscrizione del “Patto per l’assistenza domiciliare”, sottoscritto dalla famiglia che assiste l’anziano,l’anziano stesso o dal soggetto che ne ha la tutela e dal Coordinatore d’Ambito.
In presenza di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie, l’Assistente Sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l’UVI.
Stante il perdurare dell’emergenza COVID le domande presentate da soggetti già beneficiari dell’assegno di cura 2019 non verranno sottoposte a nuova visita domiciliare e i rispettivi PAI saranno esclusivamente aggiornati previo colloquio telefonico da parte dell’assistente sociale.
Nel Patto per l’assistenza domiciliare vengono individuati:
• i percorsi assistenziali a carico della famiglia;
• gli impegni a carico dei servizi;
• la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
• le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura
• la tempistica di concessione dello stesso.
Il “Patto per l’assistenza domiciliare” dovrà, inoltre, riportare l’impegno formale da parte dell’assistente familiare dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura, ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.
L’Assistente sociale, se del caso in collaborazione con con le professionalità dell’UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate del Patto per l’assistenza al fine di verificare l’efficacia dell’intervento.
Le persone collocate utilmente nella graduatoria d’Ambito, oltre il numero garantito dal budget regionale, potranno subentrare nella titolarità dell’assegno di cura in caso di scorrimenti avvenuti nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
La presentazione dell’istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’impegno da parte del richiedente di segnalare in forma scritta, all’ATS n.6 Via S.Eusebio,32 Fano ogni variazione significativa rispetto all’assistenza dell’anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, riguardante:
1) l’ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
2) la perdita dell’indennità di accompagnamento;
3) il periodo di ricovero temporaneo in struttura residenziale;
4) il cambiamento dell’indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
5) il cambiamento della persona di riferimento;
6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.)
7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
8) il decesso.
Irreperibilità del beneficiario: in caso di irreperibilità dell’interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l’ATS n.6 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l’effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell’ATS n. 6 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.
Entità del contributo economico e modalità di erogazione: l’entità dell’assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell’ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). L’eventuale diritto all’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, decorre dal 01/01/2020 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti.
Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l’erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.
L’erogazione dell’assegno, avverrà con cadenza bimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, potrà avvenire tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi (IBAN) saranno dichiarati in fase di domanda.
E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
– nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l’anziano stesso indicato come beneficiario, che dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale, o, in caso di impossibilità, l’anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.
– nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

Decadenza/sospensione del beneficio: L’assegno di cura decade nei seguenti casi:
– inserimento permanente in struttura residenziale;
– rinuncia scritta del beneficiario;
– accesso del beneficiario al servizio SAD comunale
– venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario;
– venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
– decesso del beneficiario: in caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni l’avvenuto decesso dell’anziano e presentare agli uffici competenti dell’ATS n. 6 la seguente documentazione al fine di ricevere l’assegno di cura, qualora maturato:
– Atto sostitutivo di notorietà attestante i nominativi degli eredi aventi diritto, i quali autorizzeranno un soggetto, erede o terzo, alla riscossione del contributo.
In caso di decesso del beneficiario o revoca dell’assegno è prevista l’erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, limitatamente ai giorni di esistenza in vita.
L’assegno di cura viene sospeso nei seguenti casi:
– in caso di inserimento temporaneo presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.
In questo caso il contributo verrà riparametrato sulla base dei giorni di titolarità maturata del diritto alla corresponsione.
Scorrimento della graduatoria: Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l’erogazione dell’assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all’evento dell’interruzione, allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.
Informazioni: Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:
– Ambito Territoriale Sociale 6, Sant’Eusebio 32 – 61032 Fano, tel. 0721 887482/3/5
– Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6.
Responsabile del procedimento: Comune capofila Fano
Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:
– al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza con riferimento alla fase di ricezione e ammissione delle domande unitamente alla fase professionale.;
– all’ ATS 6 – Dirigente Coordinatrice la fase relativa alla predisposizione ed approvazione della graduatoria unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all’erogazione del contributo.
Controlli successivi all’approvazione della graduatoria: Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L’ATS n. 6 effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all’ultima, con un intervallo di n.10 pratiche). Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Disposizioni finali e transitorie: per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1138 del 30/09/2019.
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata e senza condizione o riserva alcuna.
Si precisa che l’erogazione dell’Assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.
Informativa Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs.196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.
Responsabili del trattamento: Coordinatore d’Ambito per la banca dati dell’ATS6 ed i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, ai Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all’ATS n.6 e al Servizio Finanziario del Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS n.6.
Responsabile Protezione dati dell’Ente capofila: Morolabs Srl ‐Riferimento:Francesco Moroncini Tel./FAX: 071.9030585/071.2210025 e‐mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto.
Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d’accesso.
Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dai Settori Servizi Sociali di ogni Comune dell’ATS VI ciascuno con riferimento ai propri residenti. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati verranno comunicati all’ATS n.6, nonché all’istituto di credito indicato dal richiedente per l’emissione dell’eventuale contributo assegnato.
Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento.
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 , rivolgendosi alla sede dei ciascun Comune.
Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito di ogni Comune

Dirigente Coordinatrice dell’ATS n. 6
Dott.ssa Roberta Galdenzi

AVVISO

MODULO DOMANDA

DELEGA RISCOSSIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’